L’esercizio dell’attività di cui al presente articolo è soggetto a SCIA da presentare al SUAP del Comune sede del posteggio oggetto della concessione, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente ha la sede Lex legale, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera b). A) su posteggi di mercati o fiere ovvero su posteggi isolati dati in concessione; I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili.
33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), singoli o associati, con popolazione residente di almeno 3.000 abitanti, ovvero almeno tre Comuni. (Pubblicità dei prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione di alimenti e bevande) (Pubblicità degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) L’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, sportive, eventi locali straordinari o svolto all’interno di circoli è avviato previa SCIA. (Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande) La cessazione dell’attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche in caso di cessazione con conseguente cessione dell’esercizio, dev’essere comunicata dall’esercente o dal cessionario al SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
- A) su posteggi di mercati o fiere ovvero su posteggi isolati dati in concessione;
- Gli alloggi del pellegrino possono mantenere la destinazione d’uso in essere, fermo restando il possesso dei requisiti minimi individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.
- Agli oneri derivanti dai commi 13, 17, 18 e 24 con riferimento alle spese correnti, si provvede mediante prelievo per l’importo complessivo di 2 milioni di euro, suddiviso in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dalla Missione n.
- Con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo sono stabilite le procedure e le modalità per l’iscrizione, dei cammini locali di interesse regionale, interregionale e transnazionale, nel registro di cui al comma 2, lettera c), la cui tenuta è affidata a PromoTurismoFVG.
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La domanda di iscrizione all’albo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo tramite il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI). La Direzione centrale competente in materia di turismo trasmette gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), alla Direzione centrale competente in materia di finanze per il parere di competenza, da rendere entro venti giorni dalla richiesta. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di turismo che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l’istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l’approvazione. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di turismo, vigila sull’attività di PromoTurismoFVG, in particolare sulla rispondenza della stessa agli obiettivi assegnati e agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
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La sospensione dell’attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente. (Sospensione e cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande) (Subingresso negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l’utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2. L’ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.
Gli alloggi del pellegrino sono classificati in un’unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza e prevenzione incendi. Gli alloggi del pellegrino possono mantenere la destinazione d’uso in essere, fermo restando il possesso dei requisiti minimi individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione.
È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio e turismo l’Osservatorio regionale del commercio e del turismo con lo scopo di monitorare, analizzare e promuovere lo sviluppo dei settori commerciale e turistico nella regione, fornendo dati e informazioni utili per le politiche pubbliche. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 70 per cento, fermo restando l’obbligo di ripristinarne l’osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita, in caso di mutamento di settore merceologico. La Direzione centrale competente in materia di commercio, rilevato che l’atto costitutivo e lo statuto della società sono conformi alle norme di legge, emette l’autorizzazione.
L’obiettivo dell’accordo tra distretti e piattaforme deve essere orientato all’adesione alla piattaforma da parte del maggior numero di imprese produttive del territorio di riferimento, affinché la spesa del credito welfare dei dipendenti delle imprese aderenti sia spendibile esclusivamente presso le attività commerciali locali aderenti alla piattaforma. Le associazioni di cui al comma 2 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti. La pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l’individuazione dell’agenzia di viaggio e turismo organizzatrice. B) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte degli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all’associazione da almeno un anno, nonché dei loro familiari; La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti o voucher regalo.
I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee a ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione. Le residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence forniscono alloggio e servizi accessori esclusivamente o prevalentemente in unità abitative. C) alle mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d’epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all’anno.
A) titolari di farmacie e direttori di farmacie qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, nonché medici veterinari qualora pongano in vendita in forma diretta, con divieto di pubblicizzazione e di esposizione, prodotti attinenti alla salute e al benessere degli animali in cura;
